Feb 08

 

L’associazione bancaria italiana, autonomamente e in partnership, tramite la sottoscrizione di un protocollo con il Governo (Dipartimento per le Politiche per le Famiglie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero della Gioventù; Direzione generale per l’inclusione sociale presso il Ministero del Lavoro Salute pubblica e Politiche sociali), le Regioni e le Province, i Comuni (Anci), le associazioni dei consumatori, la Conferenza Episcopale Italiana e altre parti sociali, ha elaborato e promosso un progetto a sostegno del mercato del credito retail denominato “Piano Famiglie”.

Circa il 3% delle famiglie italiane sono in difficoltà nel pagamento della rata del mutuo: la crisi economica continua a colpire la produzione e l’occupazione, riducendo la capacità di accesso al credito e la sostenibilità del debito.

Gli obbiettivi del “Piano Famiglie” sono principalmente due:

- innalzare la sostenibilità finanziaria delle operazioni di credito ipotecario, adottando una misura di sospensione del pagamento delle rate di mutuo;
- coordinare gli strumenti già esistenti basati sulla istituzione di fondi di garanzia o fondi di copertura di determinati oneri, assicurandone l’implementazione sul territorio, l’adeguata informazione dei soggetti e la piena conformità alla regolamentazione prudenziale.

 

In particolare l’accordo prevede la sospensione delle rate dei mutui per almeno dodici mesi nei confronti dei nuclei familiari in difficoltà a seguito della crisi. Si applica ai mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale; sono inclusi i mutui cartolarizzati, rinegoziati, oggetto di operazioni di portabilità e accollati. Si applica ai clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui, che hanno subito o subiranno nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell’occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione). Sono ammessi ai benefici anche coloro che sono in ritardo con i pagamenti purché tale ritardo non sia superiore a 180 giorni consecutivi. Nel periodo di sospensione sono comprese anche le eventuali rate scadute e non pagate. In tale periodo, inoltre, maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo diverse modalità, secondo che la sospensione avvenga per la sola quota capitale o per la quota capitale e la quota interessi. La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora, non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

E’ possibile presentare la domanda presso la propria banca a partire dall’1 febbraio 2010 e il relativo modulo sarà disponibile presso gli sportelli delle banche.

Attenzione: ancora non tutte le Banche hanno  sottoscritto l’accordo.

Per ulteriori informazioni contatta l’Associazione.

Feb 05

Fino a 500 euro sono le multe previste da tre ordinanze firmate dal sindaco Gianni Alemanno: niente sconti a chi sporca le strade o imbratta i muri.

Le 3 ordinanze anti degrado entreranno in vigore lunedì prossimo e rimarranno attive fino al 30  gennaio 2011. Le sanzioni previste sono pesanti.

50 euro per le cartacce

Chi non ripone i rifiuti nei luoghi preposti verrà multato da un minimo di 50 euro per le cartacce a un massimo di 500 per oggetti pericolosi  come le batterie o gli olii esausti o per aver gettato della vernice a terra. Chi ha un cane dovrà stare più attento a non dimenticare di raccoglierne gli escrementi, pena 250 euro di multa.

No alle scritte sui monumenti

L’ordinanza anti writers impone una multa di 500 euro per chi scrive sui muri di monumenti o edifici di pregio con un piccolo sconto per chi invece si diletta a decorare palazzi, mezzi di trasporto o segnali stradali (300 euro di multa). Ma ai writers artisti sarà data la possibilità di esprimersi liberamente in aree specifiche e di organizzare mostre per artisti di strada.

Attenti al volantinaggio selvaggio

Il volantinaggio, invece, potrà essere svolto solo seguendo alcune regole: il manifestino dovrà essere consegnato direttamente alla persona e non lasciato sulle auto o lasciato in strada, pena una multa di 412 euro per il committente e di 50 euro per il distributore materiale.

Task-force per il decoro

A vigilare che le ordinanze siano rispettate ci sarà una task force fomata dagli agenti accertatori dell’Ama (che passano da 55 a 100) e un gruppo di agenti del nucleo decoro urbano. (City)

 

Set 02

Chi chiede un prestito a una banca o ad una società finanziaria deve distinguere fra TAN e TAEG. Il primo è il tasso annuo nominale ed è solo un tasso di riferimento. Il secondo è il tasso annuo effettivo globale ed è quello che effettivamente conta. Quando si chiede un prestito bisogna guardare il TAEG. La legge n. 262/2005 ha stabilito che per le operazioni di finanziamento comunque denominate, ogni operatore finanziario o bancario deve pubblicizzare il tasso annuo effettivo globale. Prima il tasso effettivo globale doveva essere pubblicizzato soltanto per il credito al consumo, ora per tutte le operazioni di finanziamento. La legge ha aggiunto che il tasso va computato secondo le modalità stabilite dal Comitato italiano per il credito e il risparmio (CICR) e deve contenere tutti gli interessi e gli oneri a carico del consumatore. Il Dipartimento del Tesoro ha fornito alcuni esempi tipici del TAEG da utilizzare nelle offerte di credito al consumo ai consumatori, come prestiti e vendite a rate. Un Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2000 ha dato infatti attuazione a una Direttiva CE dl 1998 secondo la quale per l’indicazione del tasso annuo effettivo globale (TAEG) nelle operazioni di credito al consumo deve essere utilizzato un esempio tipico solo se non sia possibile avvalersi di altre modalità. L’esempio tipico dovrà essere usato anche negli annunci pubblicitari riguardanti il credito al consumo.

In ogni caso il prestito conviene chiederlo in banca. Ogni 3 mesi, il Dipartimento del Tesoro rileva i TAEG medi praticati da banche e società finanziarie per tutte le operazioni, tra cui, appunto, i prestiti. I TAEG delle banche sono sempre più bassi di quelle delle società finanziarie e servono per vedere se vengono praticati tassi usurari, che sono quelli superiori del 50% a quelli medi. Fra l’altro, va ricordato che il maggiore responsabile dell’usura è il “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, ovvero il decreto legislativo n. 385/1993. Contiene una disposizione che obbliga le banche e le società finanziare a comunicare a un cervellone centrale i nomi dei cattivi pagatori. Tra questo rientrano tutti coloro che, dopo aver ottenuto un prestito, non hanno pagato qualche rata o l’hanno pagata in ritardo. Finiscono così sulla lavagna dei “cattivi” e quando hanno bisogno di un altro prestito gli viene negato perchè qualsiasi banca o finanziaria può collegarsi con il cervellone e verificare se il nome compare tra i cattivi pagatori. E’ chiaro che poi, queste persone non hanno alternative e devono rivolgersi agli usurai, anche se per distrazione hanno semplicemente ritardato un pagamento.

Apr 02

Un anno e mezzo senza pagare il mutuo. E’ questo il meccanismo di sostegno a favore di chi ha un basso reddito e la rata da pagare contenuto inuna deliberazione della Giunta, che ha ricevuto il preventivo via libera a maggioranza dalla commissione “Politiche della casa” del Consiglio regionale del Lazio.

“E’ una boccata d’ossigeno - ha detto l’assessore regionale alla Casa Mario Di Carlo - che vale 18 mesi, per coloro che dal 2002 al 31 dicembre hanno contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa”. Passato il periodo per cui varrà la fidejussione, non superiore a 18 mila euro ed erogata attraverso Sviluppo Lazio, chi ha contratto il mutuo per l’acquisto, la costruzione, il recupero o l’autorecupero dell’abitazione principale, tornerà a pagare le rate.

Il Provvedimento, nato su proposta congiunta di Di Carlo e dell’assessore al Bilancio LUIGI NIERI, utilizzerà il “Fondo di solidarietà per i mutui”, previsto nell’ultima Finanziaria regionale, che ammonta - per ciascun anno dal 2009 al 2011 -  a dieci milioni di euro. Potranno accedervi, dopo che il bando sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, coloro che hanno stipulato mutui fondiari e ipotecari con un reddit ISEE fino a 25 mila euro.

Nel caso di interventi di autorecupero di immobili pubblici, con mutuo intestato alla cooperativa degli assegnatari degli appartamenti, le agevolazioni spetteranno invece nel caso in cui almeno il 70 per cento dei soci abbia un reddito ISEE fino a 25 mila euro.

Previsti inoltre, come criteri per poter usufruire della garanzia fidejussoria regionale, alcuni requisiti. Il richiedente dovrà trovarsi in una di queste situazioni: perdita del lavoro di un appartenente al nucleo familiare (che incida sul reddito complessivo minimo per il 30 per cento), difficoltà economiche per morte, malattia o grave infortunio di un familiare. Oppure, ancora, la condizione di lavoratore atipico, la separazione, l’aumento del numero dei componenti il nucleo familiare dopo l’accensione del mutuo e - per le cooperative - interventi di autorecupero per i quali si registra una difficoltà economica da parte di alcuni soci.

da Sviluppo Lazio

Mar 27

La Regione approva 3 delibere per l’edilizia a prezzi agevolati

A Roma sorgeranno 5.765 nuove case che verranno messe in vendita a prezzo agevolati. La Regione ha infatti approvato le tre delibere che autorizzano l’inizio dei lavori, per i quali sono stati stanziati 301 milioni di euro. A realizzare gli alloggi saranno diversi soggetti: le imprese e le cooperative composte da forze armate, forze dell’ordine e cittadini. Adesso la palla passa al Comune, che entro 13 mesi dovrà individuare le aree da costruire.

L’Assessore alla Casa, Mario Di Carlo, ha espresso grande soddisfazione. Si tratta di un vero shock che può rilanciare l’economia e l’edilizia del Lazio e di un tangibile intervento sociale a sostegno delle fasce più esposte, ha detto Di Carlo, sottolineando inoltre che se non verranno rispettati  termini di consegna delle aree la Regione farà ripartire le procedure. (F.G.)

Mar 27

Dal 30 marzo 2009 (60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione) cessa l’obbligo della tenuta del libro soci.

Cessa, di conseguenza, anche l’obbligo della presentazione dell’elenco soci in concomitanza con il deposito del bilancio d’esercizio.

Entro la data del 30 marzo 2009, gli amministratori delle Società a r.l. e delle Società Consortili a r.l. dovranno depositare, presso il Registro delle Imprese, una dichiarazione per integrare le risultanze del Registro stesso con quelle del libro Soci.

Tale adempimento è esente da ogni imposta e diritti camerali.

Indichiamo di seguito la documentazione necesaria per effettuare tale comunicazione:

- Modulo procura firmato dal legale rappresentante con fotocopia documento di identità

- Dati anagrafici

- Domicilio

- Eventuale indirizzo di posta elettronica o PEC

- Indicare se la quota è interamente versata o meno

Mar 27

L’Assessore all’Istruzione della Regione Lazio Silvia Costa ha commentato l’iniziativa del Consiglio regionale del Lazio che ha presentato una proposta di legge nazionale che interviene sul testo unico in materia di immigrazione e condizione dello straniero.

Questa proposta di legge nazionale di iniziativa regionale - ha detto Costa - colma un vuoto giuridico che penalizza i ragazzi stranieri nati in Italia e presenti sul nostro territorio ininterrotamente, che quando compiono 18 anni diventano “irregolari”. Si tratta in particolare dei ragazzi figli di Rom, di apolidi, o minori stranieri soli, spesso ospiti di case famiglia o di comunità, per i quali la normativa nazionale non prevede nè la possibilità di studiare, nè la possibilità di lavorare con un permesso di soggiorno specifico”.

Questo problema - ha aggiunto l’assessore - si aggiunge alla tematica più generale della concessione della cittadinanza nel nostro Paese ai ragazzi nati in Italia, che restano fino a 18 anni “immigrati extracomunitari”, anche se si sentono italiani, parlano italiano e sono perfettamente integrati.

Sviluppo Lazio

Set 29

  AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO, PRIVATI

AVETE BISOGNO DI RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ E NON SAPETE

  COME E DOVE RIVOLGERVI?

CANTATTATE LA NS. ASSOCIAZIONE ALLO 06/68192930

O INVIATE UNA MAIL: agtci@tiscali.it

SONO INIZIATE LE VERIFICHE A CAMPIONE PER IL POSSESSO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’, CON UNA PERCENTUALE DEL 50%.   NON LASCIARTI COGLIERE IMPREPARATO

COSA E’ IL CERTIFICATO DI AGIBILITA’?

Il certificato di agibilità trova il proprio fondamento nell’art. 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo”.

La normativa vigente in materia di agibilità degli edifici costituisce uno degli aspetti più delicati della tutela della salute pubblica.

Il Testo Unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001) agli artt. 24 e 25 disciplina il Certificato di Agibilità che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza attraverso il collaudo statico, igiene e salubrità dell’edificio, risparmio energetico,sicurezza degli impianti, rispetto della normativa antinquinamento, eliminazione delle barriere architettoniche.

CHI LO DEVE RICHIEDERE?

Affinchè un edificio possa essere abitato e utilizzato è necessario che il titolare del permesso di costruire o D.I.A. (Denuncia Inizio Attività),richieda il Certificato di Agibilità entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori.

E’ necessario per:   

  • Abitazioni - Condomini;
  • Edifici pubblici;
  • Stabilimenti industriali;
  • Esercizi commerciali,piccole,medie e grandi strutture di vendita;
  • Attività Sanitarie: Farmacie, laboratori di analisi, studi medici, ospedali, case di cura;
  • Scuole: asili nido, scuole materne,elementari,etc.

La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 77 a € 464

Non tutti sanno che il Certificato di Agibilità attesta non solo, sotto l’aspetto igienico-sanitario, la solubrità degli ambienti,ma anche, sotto l’aspetto urbanistico edilizio, la conformità dell’opera realizzata rispetto al progetto approvato.                                                                 Il catasto,invece, riguarda solo l’aspetto fiscale, poichè per sua definizione non è probatorio.

E NEL CASO DI COMPRAVENDITA’?

Il Certificato di Agibilità è un documento di centrale importanza poichè, inquadrato tra i documenti relativi alla proprietà, costituisce requisito indispensabile ai fini della realizzazione della funzione economico sociale del contratto di compravendita ed alla conseguente erogazione dei mutui. Il venditore è obbligato per legge a consegnare all’acquirente il certificato di agibilità (art. 1477, 3° comma c.c. ” il venditore deve pure consegnare i titoli ed i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta”).

Giu 04

Siete falliti? Avete istanze di fallimento? Siete nella fase di verifica stato passivo fallimentare? Volete essere aiutati?

Aiutateci a darvi una mano. CONTATTATECI

Ulteriore scopo della ns/ associazione è dare forza alle vittime dei fallimenti. Non dimenticate ogni asta giudiziaria nasconde la storia di una sconfitta professionale, economica, umana. Ogni bene pignorato e battuto all’incanto apparteneva a qualcun altro a cui è stato sottratto con la forza dell’azione legale. Una privazione legittima, certamente, giustificata da motivi verificati dall’attività giudiziaria. Ma dietro alle carte bollate, dietro alle ingiunzioni di pagamento e ai pignoramenti si nascondono le singole realtà di chi ha visto i suoi sogni infrangersi. Magari per colpe indirette e non volute: una malattia, un incidente, un investimento sbagliato.

Per dare rappresentatività alla ns/ Associazione, combattere le cause che portano al fallimento ADERISCI ISCRIVENDOTI perchè più siamo e più abbiamo speranza di essere ascoltati.

Mag 14

Ci sembra doveroso trattare uno degli argomenti più scottanti che negli ultimi tempi sta terrorizzando migliaia di cittadini, le cartelle gerit Equitalia.

A tal proposito riportiamo di seguito un articolo di “Luca Lippera”, tanto per incoraggiare e andare in fondo alle famigerate “cartelle”.

La GERIT ritarda, il giudice taglia la mora delle multe

Rivoluzionaria sentenza: eliminati gli interessi di 2 contravvenzioni del 2001

Giovedì 13 Marzo 2008

Se le contravvenzioni raddoppiano e triplicano a colpi di interessi di mora, il Comune non può addossarne la colpa (e le spese) al cittadino. Specie quando le “maggiorazioni” sono causate da “colpevole ritardo dell’Amministrazione”. Una rivoluzionaria sentenza del Giudice di Pace di via Teulada (numero 7901/08) mette una nuova freccia e che freccia nell’arco di migliaia di vittime delle “multe pazze”. Il magistrato, accogliendo le osservazioni di un romano, ha ridotto drasticamente gli importi richiesti dal Campidoglio attraverso una Cartella Esattoriale della gerit spa. Ha salvato cioè le somme originarie, perchè la richiesta era legittima, ma ha eliminato tutti gli importi supplementari, condannando il Comune a pagare le spese del processo.

La vicenda, sollevata da Michele Di L., difeso dall’Avvocato Stefania Piretti, riguardava 4 contravvenzioni del 2001. Due delle multe originariamente erano di circa 40 euro l’una. Ma il comune, attraverso la Gerit, era arrivato a chiederne quasi 160, cioè 4 volte tanto. Meccanismo diabolico: la richiesta di iscrizione a ruolo quinquennale e questo aveva causato l’aggiunta alla sanzione di tutte le maggiorazioni e gli interessi possibili.

Pietro De Gregorio, uno dei magistrati della VI Sezione del Giudice di Pace, ha sancito che questo modo di procedere non va affatto bene. “Il Comune, nella veste di creditore, deve comportarsi secondo le regole della correttezza indicate nel Codice Civile scrive De Gregorio nella sentenza Ritardare la riscossione coattiva per anni e procedere al recupero esattoriale solo poco prima dello spirare del termine di prescrizione, rappresenta un comportamento gravemente colposo dell’Amministrazione”.

Il discorso insomma è chiaro: se il Comune se la prende comoda e chiede le iscrizioni a ruolo con tutta calma, non può chiedere ai cittadini di pagarne il prezzo. “Per di più seguita la decisione questa situazione mette in moto un meccanismo perverso e paradossale: non solo si pongono a carico del contribuente i ritardi dell’Ente, ma addirittura si premiano con maggiori introiti le amministrazioni inefficienti”. I Comuni diligenti, che chiedono subito tutto, non vedono la moltiplicazione delle somme e quasi sono “puniti” rispetto agli altri. Una follia…

La sentenza 7901/08, depositata il 18 febbraio scorso, apre una strada per certi versi inesplorata alle vittime delle “multe pazze”. I principi ribaditi nella decisione consentiranno a migliaia di persone di chiedere la drastica diminuzione delle somme chieste nelle Cartelle Esattoriali. Quella inviata al Sig. Michele Di L. è stata ridotta, di circa 365 euro. Non un’inezia. “E’ una decisione sacrosanta commenta l’Avv. Vincenzo Astuto d’altronde nel nel nostro diritto ci sono principi inossidabili. L’Art. 1227 del Codice Civile è uno di questoi: se il creditore, colposamente, ha concorso a creare il danno, il risarcimento è diminuito a seconda della gravità della colpa”.