L’associazione bancaria italiana, autonomamente e in partnership, tramite la sottoscrizione di un protocollo con il Governo (Dipartimento per le Politiche per le Famiglie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero della Gioventù; Direzione generale per l’inclusione sociale presso il Ministero del Lavoro Salute pubblica e Politiche sociali), le Regioni e le Province, i Comuni (Anci), le associazioni dei consumatori, la Conferenza Episcopale Italiana e altre parti sociali, ha elaborato e promosso un progetto a sostegno del mercato del credito retail denominato “Piano Famiglie”.
Circa il 3% delle famiglie italiane sono in difficoltà nel pagamento della rata del mutuo: la crisi economica continua a colpire la produzione e l’occupazione, riducendo la capacità di accesso al credito e la sostenibilità del debito.
Gli obbiettivi del “Piano Famiglie” sono principalmente due:
- innalzare la sostenibilità finanziaria delle operazioni di credito ipotecario, adottando una misura di sospensione del pagamento delle rate di mutuo;
- coordinare gli strumenti già esistenti basati sulla istituzione di fondi di garanzia o fondi di copertura di determinati oneri, assicurandone l’implementazione sul territorio, l’adeguata informazione dei soggetti e la piena conformità alla regolamentazione prudenziale.
In particolare l’accordo prevede la sospensione delle rate dei mutui per almeno dodici mesi nei confronti dei nuclei familiari in difficoltà a seguito della crisi. Si applica ai mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale; sono inclusi i mutui cartolarizzati, rinegoziati, oggetto di operazioni di portabilità e accollati. Si applica ai clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui, che hanno subito o subiranno nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell’occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione). Sono ammessi ai benefici anche coloro che sono in ritardo con i pagamenti purché tale ritardo non sia superiore a 180 giorni consecutivi. Nel periodo di sospensione sono comprese anche le eventuali rate scadute e non pagate. In tale periodo, inoltre, maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo diverse modalità, secondo che la sospensione avvenga per la sola quota capitale o per la quota capitale e la quota interessi. La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora, non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
E’ possibile presentare la domanda presso la propria banca a partire dall’1 febbraio 2010 e il relativo modulo sarà disponibile presso gli sportelli delle banche.
Attenzione: ancora non tutte le Banche hanno sottoscritto l’accordo.
Per ulteriori informazioni contatta l’Associazione.